Secondo la direttiva, chi diffonde immagini con dati personali altrui non autorizzate- tramite internet o mms è passibile di multe da 3 a 18 mila euro, o da 5 a 30 mila euro nei casi più gravi. La Polizia Postale riesce a recuperare tutto quanto viene pubblicato in Internet, anche se cancellato.
Sorride quando passa la vittima La prende in giro Critica continuamente Usa nomi antipatici e volgari Minaccia verbalmente Dice in giro cose false e cattive sulla vittima Esprime a voce alta commenti di stampo razzista Utilizza internet per offendere
Imita la vittima e la prende in giro La ignora Diffonde pettegolezzi su di lui o lei La fissa,la indica e sghignazza, Isola la vittima dal gruppo Non la fa partecipare ai giochi Fa finta che il posto sia occupato da altri Pretende soldi /merenda o oggetti dalla vittima
Spinge e dà calci e pugni Fa lo sgambetto Ruba merenda,libri astuccio…… Lancia o danneggia oggetti della vittima Tira elastici..oggetti..carta …contro la vittima Tira i capelli Insegue la vittima Usa armi
Fa commenti sulla sessualità di un altro o di un’altra Usa un linguaggio volgare di natura sessuale Fa richieste di natura sessuale indesiderate o volgari
I reati penali che si possono configurare sono molti: percosse (art.581 codice penale) o lesioni, se lasciano tracce-conseguenze più o meno gravi (artt. 582 e ss cod. pen.); danni alle cose, danneggiamento (art. 635 cod. pen.); offese = ingiuria, se a tu per tu, o diffamazione, se di fronte ad altri (artt. 594 e 595 cod. pen.); minacce = minaccia (art. 612 cod. pen.); prese in giro = (eventuale) molestia o disturbo alle persone (art. 660 cod. pen.)
La colpa è sua, degli insegnanti (che hanno il dovere di vigilare sui ragazzi), dell’amministrazione scolastica (che ha il dovere di controllare che sussista una vigilanza) e dei genitori (coloro che hanno il dovere di educare il ragazzo).
L’art. 2046 c.c. pone una regola fondamentale per i casi di bullismo, secondo l’articolo difatti chiunque è autore di un fatto lesivo risponde esclusivamente nei limiti in cui è in grado di comprendere la portata ed il significato della propria condotta, purché lo stato di incapacità non derivi da sua colpa.
L’affidamento dei figli minori alla scuola ed agli insegnanti non esclude la responsabilità dei genitori per il fatto illecito commesso dai loro figli. L’art. 2048, 1° comma, recita: “Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi”. L’affidamento a terzi solleva il genitore soltanto dalla presunzione di culpa in vigilando
Lo studente, con l’iscrizione ad una scuola, acquisisce il diritto a ricevere un’adeguata e serena formazione e la scuola ha il preciso dovere di garantire tutto ciò, impedendo che atti illeciti turbino/impediscano il corretto esercizio di tale diritto Gli insegnanti possono essere ritenuti responsabili ma a pagare il risarcimento sarà la scuola.
La vigilanza deve essere assicurata all'interno della Scuola e dunque anche fuori dalla classe. Spetta alla direzione dell'istituto scolastico fare in modo che gli studenti siano adeguatamente seguiti per tutto il tempo in cui si trovano all'interno dell'istituto stesso. L’organizzazione scuola che non prevenga atti di bullismo, prevedendo ad esempio uffici ad hoc, consultorio ecc. può ritenersi anche colpevole di culpa in organizzando.
Il processo penale può portare a: reclusione, pena pecuniaria o altre sanzioni, quali attività socialmente utili. Sapere di dover affrontare un processo (con le spese legali del caso e la concreta possibilità di essere condannato) è per il bullo un deterrente a vita. Purtroppo in Italia si sa che un accusato è spesso marchiato indelebilmente. E’ possibile un'attività di mediazione penale tra autore del reato e vittima.
Solo autorizzato dagli insegnanti a fini didattici
In base alla direttiva diramata dal Ministero Pubblica Istruzione ( n. 104 del 30 novembre 2007) è altresì vietato l'utilizzo dei telefoni cellulari o di altri dispostivi elettronici allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali.